Responsabilità medica e ripartizione dell’onere della prova
Tribunale di Nola – I sez. Civ. – sentenza n.2150/2022
’accertamento del nesso eziologico avviene combinando la regola del “più probabile che non” con la regola della “prevalenza relativa della probabilità” .
Il giudice di merito, nel motivare la decisione si è attenuto all’ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13872 , nella quale la Cassazione all’esito di un articolato e complesso percorso delibativo, ricostruisce la ripartizione dell’onere probatorio nelle fattispecie di responsabilità medica. Inoltre, chiarisce come debba operare la regula iuris della preponderanza dell’evidenza.
Essa si compone di due criteri:
- la regola del più probabile che non, in base alla quale il giudice deve scegliere l’ipotesi che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”;
- la regola della prevalenza relativa, secondo cui il giudice deve scegliere come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
Nel caso in esame la questione di diritto verte sull’accertamento della responsabilità medica e sulla ripartizione dell’onere della prova in capo alle parti.
La ripartizione dell’onere della prova sul nesso causale
Il giudice di merito ricorda che nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si presenta un “doppio ciclo causale” (Cass. 18392/2017) così strutturato:
- il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza o l’aggravamento della patologia o la morte e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto),
- il debitore-danneggiante deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Cosa accade nell’ipotesi di una causa incognita?
Ebbene, la causa incognita resta a carico:
- dell’attore relativamente all’evento dannoso,
- del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Torniamo ora alla distribuzione dell’onere probatorio.
Il debitore (il medico nel nostro caso) è tenuto a provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile solo dopo che il creditore-danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della patologia sia eziologicamente riconducibile alla condotta del danneggiante in base ad un criterio probabiistico (Cass. 18392/2017; Cass. 2017/26824; Cass. 29315/2017; Cass. 3704/2018; Cass. 26700/2018, Cass. 28991/2019).
Ebbene, il principio applicabile ai fini della ricostruzione dell’efficienza causale della condotta del medico sull’evento è quello del “più probabile che non
Le modalità applicative della regola della preponderanza dell’evidenza
Nelle motivazioni della sentenza il giudice ricorda che la regola probatoria della preponderanza dell’evidenza è caratterizzata dalla combinazioni di due regole:
- la regola del più probabile che non,
- la regola della prevalenza relativa della probabilità.
Quindi:
- la regola del più probabile che non postula che, per uno stesso fatto, possano esservi un’ipotesi positiva ed una negativa. Il giudice deve scegliere quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all’altra”. In buona sostanza, devono essere preponderanti le prove a sostegno dell’ipotesi scelta dal giudice;
- la regola della prevalenza relativa si applica quando sullo stesso fatto vi siano diverse ipotesi che lo raccontano in modo diverso (la cosiddetta multifattorialità nella produzione dell’evento di danno) e alcune tra le molteplici ipotesi abbiano avuto conferma dalle prove allegate. In tal caso, ossia se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, «la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili».
In tal modo, si delinea il modello di certezza probabilistica, in cui per ricostruire il nesso causale, occorre che l’ipotesi formulata vada verificata sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto. La ragionevole probabilità non va intesa in senso statistico (probabilità quantitativa o pascaliana), ma logico (probabilità logica o baconiana), ossia considerando tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 3390/2015; Cass. 4024/2018).
Il tribunale di Nola con sentenza 2150/2022 accoglie la domanda attorea, accertando la responsabilità medica e condanna il convenuto al risarcimento del danno
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