Tribunale di Napoli VIII Sez civile sentenza n.3231/2017 – contro Linear Assicurazioni
Risarcimento danni lesioni del terzo trasportato – procedure applicabili- danno estetico da cicatrici- danno non patrimoniale – danno emergente e lucro cessante – danno morale
A seguito di un incidente stradale, l’attore, all’epoca dei fatti minorenne subiva delle lesioni personali per le quali, i genitori, nella veste di soggetti esercenti la potestà genitoriale, proponevano giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento dei danni. In corso di causa, la minore, divenuta ormai maggiorenne, si costituiva in giudizio facendo proprie le richieste avanzate dai genitori. Assunte le prove testimoniale ed espletata la CTU- medico legale la causa veniva riservata a sentenza. Il giudice nell’accogliere la domanda risarcitoria, ci fornisce un quadro normativo esaustivo sui criteri liquidativi adottati.
Difatti, si legge nella sentenza che, sulla base degli elementi clinici si evidenzia che la minore, coinvolta in un incidente stradale, riportò una ferita lacero-contusa alla guancia sinistra, con ritenzione di tre frammenti di vetro; una ferita lecero-contusa all’arcata sopraciliare di sinistra; una ferita lacero contusa nella regione zigomatica sinistra. L’entità del danno patito dalla minore va commisurata oltre che alla tipologia delle lesioni riportate, anche alla tenera età della stessa, appena 10 anni.
Divenuta maggiorenne, l’attrice presenta dei postumi rilevanti specialmente dal punto di vista estetico: infatti, è ravvisabile una cicatrice ad “U” di 6 cm alla guancia sinistra con due rilievi biancastri di piccole dimensioni, una cicatrice cutanea di 2 cm in corrispondenza dell’arcata sopraciliare di sinistra, una cicatrice di 0,5 cm nella regione zigomatica sinistra.
La stima del danno è stata calcolata tenendo conto delle Tabelle di legge del luglio 2003 e delle linee Guida di Medicina legale e delle Assicurazioni – S.I.M.L.A.
Trattandosi di cicatrici al volto, esse arrecano non solo un pregiudizio di carattere estetico, ma anche, spesso e volentieri, una difficoltà a relazionarsi con gli altri, inducendo il soggetto ad un malessere molto più profondo che può arrivare a travolgere la psiche e modificare alcuni tratti della propria personalità.
L’impatto psicologico di una vita “segnata” da una cicatrice su alcuni soggetti può essere così pesante da influire negativamente nella percezione di sé e diventare una reale preoccupazione. Alcune persone, infatti, possono addirittura cadere in depressione.
Ora, per valutare il danno estetico bisogna tenere conto di una serie di circostanze. Innanzitutto bisogna verificare la localizzazione della lesione sul corpo del danneggiato. Una ferita sul volto ha certo più peso rispetto a una sul ginocchio.
Il danno estetico è inoltre qualcosa in più del semplice segno. Spesso può incidere su una vita lavorativa; si pensi, a riguardo, a chi svolge un lavoro in televisione o a chi ha un continuo contatto con il pubblico come un agente di commercio, una modella o una hostess. Infine un rilievo non inferiore lo ha la dimensione della ferita: mezzo centimetro di graffio non può pesare come una cicatrice estesa su tutta la fronte. Tutti questi fattori saranno valutati dal giudice al fine di quantificare il risarcimento del danno estetico secondo le modalità che a breve indicheremo. Sicuramente la prima voce di risarcimento che spetta per il danno estetico è il danno patrimoniale, quello cioè consistente nelle cure e nelle medicine necessarie alla guarigione. Ovviamente andranno conservati tutti i documenti giustificativi delle spese (scontrini, fatture, prescrizioni mediche, ecc.). Sempre nel danno patrimoniale è compreso il mancato guadagno per non aver lavorato durante la convalescenza in ospedale o a casa. Il lavoratore dipendente che riceve lo stipendio anche quando è in malattia (perché gli viene pagato dall’azienda o dall’Inps) non ha diritto a questa voce di risarcimento. Vi ha diritto invece il professionista, il commerciante, l’imprenditore o l’agente di commercio i quali guadagnano per quante ore lavorano. Il calcolo di questa voce avviene “in via equitativa” sulla base cioè di quanto appare giusto al giudice tenendo conto della dimensione dell’attività e dei guadagni degli anni precedenti o del periodo dell’anno in cui si è verificato lo stop. Nel danno patrimoniale il giudice potrebbe anche includere il costo di un intervento di chirurgia plastica necessario a riportare le cose per come erano prima. Il danno non patrimoniale è certamente l’aspetto più critico. Come dice il nome stesso, si tratta di un danno che non trova un immediato corrispondente economico, sicché la sua quantificazione risulta sempre problematica. Ecco perché sono state create le tabelle del danno biologico. A “tot” punti di invalidità viene corrisposto un corrispondente indennizzo. In questa quantificazione ha rilievo anche l’età del danneggiato: una cosa è una cicatrice sul volto di un anziano, il quale vi dovrà convivere non a lungo, un’altra è quella su un bambino che ha prospettive di vita del tutto diverse e una carriera lavorativa ancora da formare. Il risarcimento del danno estetico si sostanzia in una forma di invalidità permanente; ragion per cui il pregiudizio va risarcito nell’ambito del danno biologico. È possibile un indennizzo ulteriore solo se il danno incide su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento.
Il tutto tenendo conto dei seguenti parametri: età del danneggiato, sesso del danneggiato;, ogni altra utile circostanza particolare.
Quindi il danno può essere maggiorato per chi fa la modella, ma non per chi ha il sogno di diventare tale, poiché in quest’ultima ipotesi si tratta di un danno non certo e solo potenziale. Dunque, volendo sintetizzare, il risarcimento “di base” per il danno estetico resta per chiunque ancorato solo alle tabelle del danno biologico. È possibile però un ulteriore risarcimento (una sorta di personalizzazione del danno) se vengono fornite prove concrete di uno specifico danno all’attività lavorativa attuale o futura; viene in tal caso arricchita la voce del «danno patrimoniale» derivante dalla perdita economica. Nel danno non patrimoniale è compresa anche l’invalidità ossia il tempo durante il quale il danneggiato è stato costretto alla convalescenza, con impedimento delle sue attività quotidiane. Tutti i giorni che si è stati obbligati a un letto o comunque a non muoversi avranno un apposito risarcimento, anche questo determinato secondo tariffe predefinite.
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