Tutela risarcitoria – danno parentale – risarcimento danni agli eredi – danno patrimoniale – pirata della strada – riassunzione del giudizio – danno biologico – danno permanente – quantum debeatur – Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
a cura dello Studio tecnico legale Raffaele la Gatta Società tra Professionisti srl
Tribunale di Nola I Sez. Civile 1164/2022
A seguito dell’investimento di un pedone ad opera di un pirata della strada, veniva promosso un giudizio per il risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Nola contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nel corso del giudizio, l’attore decedeva per cause non inerenti alle lesioni riportate nell’incidente, pertanto, il giudizio veniva riassunto dagli eredi. Nella determinazione del quantum debeatur il giudice di merito, affrancandosi all’orientamento della Suprema Corte, e discostandosi dalla tabella redatta dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, afferma che il danno biologico essendo qualificato dalla legge come danno permanente, non può essere oggetto di variazioni in base a criteri quali il decorso del tempo; risultando ad esempio maggiore nel periodo immediatamente prossimo all’evento lesivo e minore negli anni successivi (Cass 10579/2021 e 26300/2021).
Pertanto, la suddetta sentenza di accoglimento, si colloca sulla stessa linea interpretativa proposta dalla Suprema Corte, volta a censurare le evidenti iniquità dalla tabelle elaborate dall’Osservatorio.
Tribunale di Nola I sez. civile
Sentenza n.1164/2022
Sentenza di accoglimento nel merito
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